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Statuto

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L'associazione “ARCI APS” fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.
Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.
Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti. Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I – Definizione, finalità e attività

Art. 1

“ARCI Ferrara APS” - di seguito denominata “ARCI Ferrara” - è un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Ferrara, autonoma e pluralista e si configura come:
- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di ARCI APS (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul territorio di competenza, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.
“ARCI Ferrara” è il Comitato Provinciale di ARCI nazionale della provincia di Ferrara ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.
“ARCI Ferrara” opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autoorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.
L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.
L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.
ARCI Ferrara è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.
La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.
Sono finalità del Comitato provinciale e dell’Associazione:
a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale ("eInclusion");
d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
f) l'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi, incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e;
h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
i) l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autoorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico, riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità e il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa.
La promozione del protagonismo e dell'autoorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, a ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 3

ARCI Ferrara persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
* interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) di detto articolo;
* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) di detto articolo;
* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui alla lettera e) di detto articolo;
* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lettera f) di detto articolo;
* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con espressa esclusione della stampa di quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, lettera i);
* radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, di cui alla lettera j) di detto articolo;
* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, di cui alla lettera k) di detto articolo;
* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) di detto articolo;
* servizi strumentali a enti del Terzo settore, di cui alla lettera m) di detto articolo;
* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui alla lettera n) di detto articolo;
* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, di cui alla lettera o) di detto articolo;
* servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, di cui alla lettera p) di detto articolo;
* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui alla lettera q) di detto articolo;
* accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, di cui alla lettera r) di detto articolo;
* organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private, di cui alla lettera t) di detto articolo;
* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS, lettera u);
* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) di detto articolo;
* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ai sensi della lettera w) di detto articolo 5 CTS;
* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lettera z) di detto articolo;
* organizzazione di attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti,conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico, riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche. In generale sono potenziali settori di intervento del Comitato provinciale e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

ARCI Ferrara potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
Il Comitato provinciale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 4

L'ARCI aderisce alla “Federazione ARCI” contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.
Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.
In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (D.M. 1017022/12000A del 2.08.1967 Ministero dell'Interno).

Art. 5

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico e immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - La forma associativa

Art. 6

Possono aderire ad ARCI Ferrara:
- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale); che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e che accettino le regole del presente Statuto.
Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni: l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera annuale dell’ARCI quale propria tessera sociale.
Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:
- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.
Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con laconsegna della tessera sociale dell’ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.
In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui a essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato provinciale, menzionando:
- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato provinciale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli associati.
In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui a essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.
Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI Ferrara.
La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di ARCI APS, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
ARCI Ferrara riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

Art. 8

Gli/le associati/e hanno diritto a:
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.
Gli/le associati/e sono tenuti/e a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:
- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - Il sistema istituzionale

Art. 10

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.
ARCI Ferrara, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:
- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, e anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l’attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Art. 11

Il sistema associativo di ARCI APS, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:
* Territoriali;
* Regionali;
*Nazionale.

Art. 12

Il Comitato provinciale è il principale soggetto dell’iniziativa politica e organizzativa dell’Associazione ARCI sul territorio; è istanza elettiva di direzione sul territorio ed esprime l’insieme dei circoli/basi associative e dei soci operanti nella provincia di Ferrara.
ARCI Ferrara esercita la direzione e la rappresentanza dei propri soci nella zona di propria competenza; promuove la costituzione di nuovi circoli/basi associative e opera per la salvaguardia e il potenziamento di quelli già esistenti; in concorso con questi o direttamente può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle proprie finalità sociali; stabilisce rapporti di collaborazione con altre realtà associative, politiche, culturali, istituzionali, economiche, pubbliche e private. In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato provinciale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
Fornisce supporti e servizi culturali e tecnici ai soci individuali e collettivi; elabora progetti e avanza proposte agli Enti Locali e alle Istituzioni pubbliche e private; può promuovere la costituzione di strutture imprenditoriali; può ricevere la delega da parte dell’Associazione nazionale su questioni specifiche.
Rappresenta l’Associazione ARCI nei confronti di Enti Locali, Istituzioni, organizzazioni sociali e politiche nel proprio ambito territoriale.

TITOLO IV - Organismi territoriali

Art. 13

Sono Organismi di Direzione di “ARCI Ferrara”:
- il Congresso Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- la Presidenza Provinciale.

Art. 14

Il Congresso Provinciale svolge le funzioni di assemblea plenaria; si svolge di norma ogni 4 (quattro) anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Provinciale e in base a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, proporzionalità e rappresentanza territoriale; esso ha il compito di:
- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- discutere e proporre modifiche agli Statuti regionale e nazionale;
- discutere e approvare eventuali scissioni, fusioni o trasformazioni
- eleggere il Consiglio Provinciale, compresi i consiglieri supplenti e, se richiesto, i delegati al Congresso regionale e nazionale;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.
Al Congresso Provinciale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai circoli/basi associative in regola con il pagamento dell’adesione; ogni delegato ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe, salvo casi gravemente motivati da sottoporre preventivamente alla Presidenza del Congresso.
E' garantita in ogni caso la presenza di almeno un delegato per ciascuna organizzazione attiva.

Art. 15

Il Congresso Provinciale può svolgersi anche in forma straordinaria; esso è convocato dal Consiglio Provinciale su iniziativa propria oppure:
- su richiesta motivata dei circoli/basi associative che rappresentino almeno un decimo dei soci;
- su richiesta del Commissario eventualmente subentrato agli Organismi Dirigenti su decisione del Consiglio Nazionale dell’Associazione.
Il Congresso Provinciale straordinario deve essere necessariamente convocato dal Consiglio Provinciale, che ne stabilisce le norme di svolgimento, entro tre mesi dalla richiesta e delibera soltanto sugli argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.

Art. 16

Il Consiglio Provinciale è il massimo organo di governo e di rappresentanza dell’associazione tra un Congresso e l’altro ai sensi dell’art.24 del CTS, esso ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il Congresso Provinciale ordinario e straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- discutere e approvare il programma annuale dell’associazione;
- discutere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale da svolgere in conformità agli orientamenti congressuali;
- eleggere e revocare il/la Presidente;
- eleggere e revocare il/la Vicepresidente e la Presidenza su proposta del/della Presidente;- approvare i Regolamenti interni, ivi incluso la possibilità di garantire la partecipazione alle riunioni degli organismi dirigenti tramite mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota;
- nominare e revocare l’organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approvare i Regolamenti predisposti dalla Presidenza Provinciale;
- deliberare sulla determinazione della quota associativa annuale;- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilitànei loro confronti;
- ratificare la riammissione, l’espulsione o la radiazione dei soci deliberata dalla Presidenza;
- dare mandato al Presidente di intervenire in giudizio nei casi previsti dalla legge;
- nominare eventuali commissioni di lavoro su temi specifici e i relativi responsabili;
- nominare i propri rappresentanti negli organismi promossi dagli Enti Locali o da altri enti pubblici o privati;
- acquisire, su proposta della Presidenza Provinciale partecipazioni societarie, la costituzione delle medesime e delegarne propri rappresentanti all’interno;
- promuovere ogni iniziativa atta a perseguire gli scopi dell’associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
Al Consiglio Territoriale è conferita la facoltà di poter apportare integrazioni o modifiche al presente Statuto, limitatamente alle prescrizioni dello Statuto nazionale, derivanti da scelte congressuali nazionali o al recepimento di intervenute novità normative vincolanti, soggette all'approvazione del Collegio dei
Garanti Nazionale.
Decorsi sei mesi dalla data di svolgimento del Congresso Provinciale è possibile operare la sostituzione di consiglieri decaduti fino a un numero massimo pari a 1/4 (un quarto) dei suoi componenti, ricorrendo all’elenco dei supplenti approvato dal Congresso.
Decade il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a quattro riunioni consecutive del Consiglio. Il Consiglio Provinciale si riunisce almeno tre volte all’anno o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri: in quest’ultimo caso dovrà essere convocato entro venti giorni dalla data della richiesta.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti la Presidenza non hanno voto.

Art. 17

Le Commissioni di lavoro nominate dal Consiglio Provinciale possono avere natura permanente o temporanea, cioè costituite per questioni o iniziative specifiche e assolvono il compito di
approfondimento e proposta su tematiche di lavoro o di iniziativa politica dell’Associazione. Esse sottopongono proposte operative all’approvazione del Consiglio Provinciale nell’ambito dei temi di lavoro loro affidati. Le Commissioni sono formate da componenti del Consiglio Provinciale e da rappresentanti di esperienze particolarmente significative sul territorio, indicate dallo stesso Consiglio Provinciale o dai circoli/basi associative.

Art. 18

La Presidenza Provinciale è l’organismo esecutivo di governo e di amministrazione di “ARCI Ferrara”, così come previsto dall’art.26 del CTS.
Attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Provinciale; gestisce le attività e le risorse dell’Associazione; garantisce il funzionamento della sede.
Ha, inoltre, il compito di:
- discutere e approvare progetti proposti dal/dalla Presidente, dai membri del Consiglio Provinciale o da terzi;
- valutare le richieste di adesione da parte di nuovi soci individuali e collettivi;
- deliberare circa la riammissione, l’espulsione e la radiazione dei soci, da sottoporre a ratifica da partendel Consiglio Provinciale;
- predisporre il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge e l'eventuale bilancio sociale.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Presidenza Provinciale propone al Consiglio Provinciale l’eventuale acquisizione di partecipazioni societarie, la costituzione delle medesime e di delegarne propri rappresentanti all’interno.
Nell’esercizio delle sue funzioni, la Presidenza Provinciale può avvalersi di responsabili di settore o dei responsabili delle Commissioni permanenti eventualmente nominate dal Consiglio Provinciale, i quali potranno partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto.
Ai componenti la Presidenza si applica l'articolo 2382 del codice civile in tema di incompatibilità.

Art. 19

Il/la Presidente esercita le funzioni di coordinamento e di direzione organizzativa di “ARCI Ferrara”; convoca e presiede Consiglio Provinciale e la Presidenza Provinciale; ha la rappresentanza legale e la firma sociale; la rappresenta in giudizio e verso terzi; tiene i contatti con gli organismi dirigenti sovraordinati; propone al Consiglio Provinciale i membri della Presidenza Provinciale e coordina i lavori di entrambi gli organismi.
In caso di prolungata assenza o di impedimento del/della Presidente tutte le sue funzioni spettano al/alla Vicepresidente o, in mancanza, al consigliere anziano.
In caso di cessazione del suo incarico per qualsivoglia causa il Vicepresidente provvederà entro e non oltre 60 (sessanta) giorni a convocare il Consiglio Provinciale per l’elezione del nuovo Presidente.
Il/la Presidente non può svolgere la sua funzione per più di due mandati congressuali consecutivi.

TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

Art. 20

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.
In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in presenza della maggioranza dei membri effettivamente in carica solo nei casi di:
- approvazione dei documenti economici e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei circoli/basi associative;
- approvazione delle norme di convocazione del Congresso Provinciale, tanto ordinario quanto straordinario;
- deliberazione di decadenza da componente di un organismo dirigente;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.
Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 16 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.
Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe. Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 25 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.
Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 21

Il/la Presidente Provinciale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le organizzazioni aderenti.
L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi a ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 22

Gli organismi di direzione di cui all'art. 16 devono dotarsi entro 6 (sei) mesi dall’insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.
Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti relazionare al Consiglio circa la sua attuazione.

Art. 23

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Provinciale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di un'assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, la Presidenza Provinciale o il/la Presidente del Comitato Provinciale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Art. 24

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

TITOLO VI - Gli organi di garanzia e controllo

Art. 25

Sono organismi di garanzia e controllo:
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.
A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 26

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di:
- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei circoli/basi associative;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sott’ordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.
Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.
Il Collegio Provinciale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sott’ordinati.
I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio.
Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, ha il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo di ARCI Ferrara;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.
I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato di norma da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti al Comitato provinciale.
Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

Il Congresso può optare per la nomina di un organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 30 del CTS.
I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.
Assume la funzione di Organo di controllo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del CTS con il compito di:
- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dai sindaci.
Ai/alle componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

Art. 28

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione:
- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII - Patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 29

Il patrimonio di ARCI Ferrara è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30

Le fonti di finanziamento di ARCI Ferrara sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 31

L'esercizio sociale si svolge dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
La Presidenza predispone:
- il documento economico di previsione, che deve essere discusso e approvato dal Consiglio entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
Nei limiti previsti dall'art. 13, comma 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 32

Ogni livello organizzativo dell'Associazione ARCI risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
Il residuo attivo del bilancio consuntivo annuale è così ripartito:
a) non meno del 5% (cinque per cento) al fondo di riserva appositamente costituito;
b) per la restante parte è utilizzato per le finalità istituzionali di cui all’art. 3 del presente Statuto, tenendo conto degli specifici settori di attività di cui al successivo art. 4.
Il Presidente Provinciale può contrarre obbligazioni solo in nome e per conto di ARCI Ferrara, nei limiti delle esigenze e compatibilità del Comitato, anche sotto forma di fidi bancari, fideiussioni e prestiti, nonché operare l’apertura di conti bancari e postali.

TITOLO VIII - Norme finali e transitorie

Art. 33

Ferma restando la facoltà del Consiglio provinciale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 16, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 34

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS lo scioglimento di ARCI Ferrara può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio di ARCI Ferrara, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS limitatamente all'incremento
patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 35 - Disposizione transitoria

I componenti degli organismi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto restano in carica fino al termine del proprio mandato, e operano secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CTS.
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o la migrazione di ARCI Ferrara nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o ARCI Ferrara vi sarà migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 36

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.